Morta a causa di una trasfusione, i congiunti saranno risarciti

La sig.ra D.A. di San Biagio Platani all’età di 7 anni (nel 1978) veniva sottoposta a periodiche emotrafusioni sviluppando, nel 1979, epatite virale acuta che, nel seguito, veniva ricondotta ad avvenuta infezione da HCV.
A causa della patologia ematologica di base la giovane richiedeva trattamento emotrasfusionale frequente ed alla fine degli anni ’90, tuttavia, si rendeva evidente la sussistenza di “epatopatia cronica HCV correlata”.
Dopo svariati ricoveri e terapie la sig.ra D.A., il 12 gennaio 2018 all’età di 46 anni, decedeva, lasciando marito e due bambini in tenera età.
Conseguentemente, il marito della sig.ra D.A. richiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 25 luglio 97 n. 237 (art. 1 comma 3).
Tuttavia, la Commissione Medica Ospedaliera preposta all’accertamento riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e, successivamente, il Ministero della Salute, sostenedo l’insussistenza del nesso causale tra l’infermità contratta dalla signora D.A. ed il decesso della stessa, negava i detti benefici.
Ritenendo di contro certamente sussistente un nesso causale tra l’infermità contratta dalla sig.ra D.A. ed il suo decesso, i congiunti con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza proponevano un ricorso amministrativo al Ministero della Salute chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui erano stati negati i benefici richiesti ed il conseguente riconoscimento dell’assegno reversibile per 15 anni.
A sostegno dell’azione promossa gli avv.ti Rubino e Piazza producevano corposa documentazione sanitaria ed una relazione tecnica attestante che “l’infermità HCV correlata, presentata dalla sig.ra D.A., ebbe un ruolo concausale efficiente e determinante nel decesso della stessa verificatosi in data 12 gennaio 2018”.
Con decreto dirigenziale del 2022 il Ministero della Salute, preso atto della documentazione posta a sostengo del ricorso proposto dagli avv.ti Rubino e Piazza e del parere reso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina con cui è stata affermata la sussistenza del nesso causale tra l’infermità in vita post-trasfusionale, per la prolungata azione patogena dell’HCV, evolutasi in senso peggiorativo fino alla cirrosi, ed il decesso della sig.ra D.A., ha accolto il ricorso proposto, riconoscendo i benefici richiesti.



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