Atti persecutori: rilevano anche le molestie indirette, compiute, ad esempio, interagendo con gli amici della vittima

L’art. 612-bis del Codice Penale prevede il reato di “atti persecutori”.

Il primo comma dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

“La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. “indirette”. Si è affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a DESTINATARI DIVERSI DALLA PERSONA OFFESA MA A QUEST’ULTIMA LEGATI da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Si è ribadito che l’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa” (Cass. Sent. n. 26456/2022).

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