L’avvocato Rubino investe la Corte Costituzionale, ok dal Cga. I dettagli

Nel 2000, la sig.ra V. C., agrigentina di cinquantasei anni, partecipava al concorso pubblico bandito dalla Regione siciliana per la copertura di n. 70 posti di Dirigente Tecnico Archeologo, il cui bando prevedeva, per i vincitori, il trattamento economico corrispondente all’ottavo livello retributivo del Decreto Presidenziale n. 11/1995.
Nel 2004, in esito all’approvazione della graduatoria definitiva del predetto concorso, la sig.ra V. C., risultata vincitrice, veniva nominata quale Funzionario di categoria D, con applicazione del trattamento economico corrispondente, però, al settimo livello retributivo.
Secondo l’Amministrazione, infatti, la sig.ra V. C. – e con essa tutti gli altri vincitori – non avrebbe
potuto essere inquadrata nella terza fascia dirigenziale prevista della legge regionale 10/2000, perché
entrata in vigore successivamente all’indizione della procedura concorsuale.
In ragione di ciò, nel 2005, la sig.ra V. C., con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana,
impugnava il provvedimento di nomina, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui la Regione non
aveva inquadrato la sig.ra V. C. nell’area dei dirigenti di terza fascia.
Sul detto ricorso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere reso nel dicembre del 2007 si
esprimeva favorevolmente, ritenendo che il corretto inquadramento della sig.ra V. C. “ non poteva che
essere proprio quello di dirigente di terza fascia ”.
Il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa – che, in Sicilia, esercita le funzioni svolte dal
Consiglio di Stato – avrebbe dovuto vincolare, così come accade per i ricorsi straordinari presentati (fuori
dal territorio siciliano) al Presidente della Repubblica, la decisione del Presidente della regione sul ricorso
della sig.ra V. C.
Cionondimeno, nel novembre del 2011, il Presidente della Regione respingeva il ricorso straordinario
presentato dalla sig.ra V. C., richiamando una norma (l’articolo 9 del D. Lgs., n. 373/2003) che, a suo
dire, lo autorizzava a decidere in maniera difforme al parere del CGA.
Ed allora, la sig.ra V. C., nel 2012, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, presentava ricorso al Tar
Palermo, al fine di ottenere l’annullamento del Decreto Presidenziale perché adottato, illegittimamente, in
contrasto con il parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Più in particolare, secondo la difesa della sig.ra V. C., la norma (art. 9, D. Lgs., n. 373/2003) che
prevedeva la possibilità, per il Presidente siciliano, di decidere in difformità del parere del Consiglio di
Giustizia Amministrativa, era da considerarsi abrogata da una successiva legge statale che prevedeva, nel
resto del territorio italiano, la vincolatività del parere del Consiglio di Stato.​
Nel Marzo 2019, il Tar Palermo riteneva di non accogliere il suddetto ricorso.
Ed allora, la sig.ra V. C., sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, proponeva ricorso in
appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la riforma della pronuncia di primo
grado. In questa sede, la difesa della sig.ra V. C. affermava l’avvenuta abrogazione della norma che
autorizza il Presidente a decidere in maniera difforme al parere del CGA, evidenziando che la detta legge
si poneva comunque in contrasto con la Costituzione.
Ed infatti, secondo l’Avvocato Rubino, la norma che ha imposto, a livello nazionale, la vincolatività del
parere dell’organo giudiziale, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel territorio siciliano.
Contrariamente, l’applicazione della norma richiamata dal Presidente della Regione Siciliana avrebbe
violato il principio di uguaglianza che deve essere garantito tra tutti i cittadini italiani: in questo caso,
infatti, solo in Sicilia, un organo politico (Presidente della Regione) avrebbe potuto decidere un ricorso in
maniera difforme al parere reso dall’organo giudiziale (in Sicilia, il CGA, in tutta Italia, il Consiglio di
Stato).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino, ha sospeso il
giudizio e, ritenendo rilevante la questione sulla legittimità costituzionale della norma che autorizza il
Presidente a superare il parere dell’organo giurisdizionale, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dunque, si pronuncerà sul ricorso della sig.ra V. C. a seguito
della pronuncia del Giudice delle Leggi che dovrà decidere sulla legittimità costituzionale della norma
che garantisce al Presidente della Regione di decidere i ricorsi straordinari in difformità del parere del
CGA.



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